I regolamenti condominiali impongono limiti, diritti e doveri ai proprietari di casa. C’è modo di contrastate i divieti e le sanzioni?
La scelta di abitare in un condominio deve essere ponderata con attenzione perché la vita in comune con altre famiglie può risultare difficile. In più ci sono i regolamenti condominiali di cui tener conto e che possono limitare molte decisioni.
Il regolamento di condominio raccoglie le norme sull’uso dei beni comuni, sui diritti e gli obblighi dei condomini. La legge interna del palazzo deve essere rispettata da tutti per non incorrere in sanzioni e conseguenze gravi. L’adozione del regolamento è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a dieci. Il documento deve essere redatto in forma scritta e allegato nel registro dei verbali in possesso dell’amministratore.
In qualsiasi momento il proprietario di un immobile può chiederne la consultazione per conoscere le norme sull’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, i divieti, le direttive a tutela del decoro dell’edificio e le norme amministrative. Non è detto, ad esempio, che se un condomino volesse sostituire gli infissi in legno scuro con il PVC o legno bianco potrà realizzare il desiderio così come non è concesso detenere animali pericolosi in casa propria. Ci sono rigide regole che pur riguardano l’abitazione di proprietà limitano le azioni dei proprietari.
I divieti imposti dal regolamento condominiale possono essere vari e numerosi. Non si può fare rumore nelle ore di riposo, non si possono sporcare le pareti comuni né affliggere cartelli che ledono la privacy dei condomini. Il documento può vietare di sbattere tappeti in specifici orari o di svuotare le briciole sui balconi sottostanti così come di far gocciolare acqua, produrre fumi, buttare cicche di sigarette dalla finestra o prendere il sole nudi sul balcone. Ci sono divieti anche sull’utilizzo degli spazi comuni.
Scarpe sul pianerottolo, biciclette nel sottoscala, secchio della spazzatura nell’androne, sono tanti i limiti di chi vive in condominio. La domanda è che valore hanno tutti questi divieti? Ci si può opporre specialmente si l’acquisto della casa è avvenuto in un secondo momento rispetto la redazione del regolamento? Ricordiamo che per Legge i limiti devono essere approvati all’unanimità dall’assemblea e che devono essere contenuti in un regolamento di condominio di tipo contrattuale ossia allegato agli atti di compravendita stipulati dal costruttore e poi accettati dai primi acquirenti degli immobili.
E i successivi acquirenti? La risposta è fornita dalla Corte d’appello di Milano con riferimento ad una vicenda legata alla decisione di un condomino di installare una canna fumaria sulla facciata dell’edificio violando il regolamento condominiale. In primo grado il Giudice ha condannato il condomino alla rimozione della canna fumaria, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello nonostante il ricorso del condomino. Secondo la Corte l’atto di compravendita firmato dal condomino al momento dell’acquisto della casa obbliga lo stesso ad accettare e osservare il regolamento condominiale ritenendo, dunque, tale regolamento – se di natura contrattuale – opponibile al condomino indipendentemente dall’allegazione al rogito essendo stato accettato durante l’acquisto.
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