Bollette, ti spetta indietro questa cifra e non lo sai. E’ segnata in fattura

Leggere le bollette non solo significa avere chiari i consumi e le spese che si affrontano mensilmente, vuol dire conoscere i propri diritti.

Un consumatore ha il pieno diritto a conoscere tutte le informazioni relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua e via di seguito. Si parla di modalità di attivazione del contratto, di voltura delle utenze, regolamenti, reclami, consumi e così via. Oggi i principali gestori forniscono ai propri clienti tutte le informazioni dettagliate per poter leggere con consapevolezza il documento fondamentale nel contratto di fornitura: la bolletta.

bolletta, deposito cauzionale va rimborsato
Leggere la bolletta per sapere cosa spetta al cliente – giurisprudenzaunisannio.it

Le bollette sono i documenti commerciali che mensilmente, in forma cartacea o attraverso applicazioni e mail, arrivano ai consumatori in relazione ai contratti di fornitura del servizio e ai consumi del bene relativo. Si tratta di vere e proprie fatture recapitate dall’azienda al proprio cliente, con tutte le indicazioni relative ai consumi effettuati e al pagamento dovuto. Da questo si capisce immediatamente l’importanza del documento.

Bollette, una particolare attenzione a questa voce

Leggere correttamente le bollette è il primo passo per un consumo consapevole e attento ai risparmi. Partendo proprio dalla modalità di uso del bene sotto contratto. Quindi consumi giornalieri, fasce orarie, storico annuale e informazioni simili danno un quadro esaustivo dell’utilizzo del gas come dell’energia elettrica o di un altro bene e servizio.

Bollette, quando si recupera il deposito cauzionale
Deposito cauzionale è da restituire al cliente – giurisprudenzaunisannio.it

Ma al di là delle voce specifiche legati ai consumi, ve ne sono altre riguardanti il contratto di fornitura vero e proprio da non dimenticare. Tra i dati di fornitura si trova una voce che spesso viene sottovalutata, ma che invece rappresenta una somma spettante al cliente stesso. Parliamo del deposito cauzionale, contributo richiesto da quasi tutti i gestori, previsto con il pagamento mediante bollettino postale.

Ricordiamo che la disposizione riguardante il deposito deriva direttamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di garantire il fornitore in caso di mancati pagamenti. Una tutela prevista quindi contro i clienti morosi. Il deposito cauzionale, da non confondere con la caparra, è previsto per i clienti del mercato libero che pagano con bollettino postale. Mentre per quanti optano a favore del mercato libero, il deposito deve essere espressamente citato nel contratto ed è richiedibile per voltura, subentro e cambio di fornitura.

Da considerare poi che l’importo che si versa è stabilito per legge. Per l’energia elettrica in base alla potenza impegnata, per il gas in virtù dei consumi, per l’acqua in genere per l’ammontare pari a 3 mensilità di consumo medio annuo. Ma tale discorso vale per il mercato tutelato di gas e luce. Mentre per quello libero non sono fissati limiti al deposito, che varia da fornitore a fornitore.

Quello che bisogna sapere è che il deposito può essere comunque evitato attivando la domiciliazione bancaria della bolletta o scegliendo offerte, ben poche, che non lo prevedono. Ma c’è un’altra informazione decisiva: il fornitore deve restituire al cliente il deposito in determinati casi. Cioè per cambio del fornitore, per voltura a nuovo cliente, per disdetta del contratto che conclude l’utenza, per pagamento tramite conto corrente.

L’ARERA ha stabilito che il fornitore debba restituire il deposito cauzionale entro 30 giorni dalla cessazione. Medesimo discorso per la voltura, con deposito restituito al vecchio utilizzatore. Quindi non bisogna dimenticare questo diritto e richiederlo in caso di mancata restituzione nei termini previsti.

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