Chi abita in condominio deve conoscere il nuovo obbligo da rispettare per evitare di perdere soldi. Si aggiunge ad una lunga lista di regole.
Alzi la mani chi vive in un condominio e almeno una volta ha pensato quanto sarebbe bello avere l’indipendenza e la privacy di una villetta. Vediamo schiere di braccia alzate, a volta la convivenza forzata in un palazzo con altre persone può diventare insostenibile.
Nella vita bisogna essere fortunati, inutile negarlo. Sicuramente ognuno può crearsi parte della fortuna ma spesso l’aiuto arriva dall’alto inaspettatamente e bisogna esserne grati. Se, ad esempio, andate d’amore e d’accordo con i vostri vicini condomini siate contenti di questo ed evitate di lamentarvi per piccole banalità perché c’è chi vive situazioni paradossali. Dispetti, litigi, rappresaglie sono all’ordine del giorno in certe realtà tanto da trasformare la convivenza forzata in uno stesso palazzo in un motivo di ansia e stress costante.
Vicini perennemente allo spioncino, spazzatura lasciata in luoghi impensabili, rumori di varia natura giorno e notte, briciole in caduta libera dal balcone e piante innaffiate quando c’è la biancheria stesa sono alcuni dei comportamenti maleducati che si possono riscontrare in un condominio. Bisogna sapere, però, che ci sono regolamenti condominiali volti proprio a definire diritti e doveri di chi abita nel palazzo.
Il regolamento condominiale nasce proprio per impedire che i condomini maleducati e irrispettosi degli altri creino disturbo e problemi di convivenza. Parliamo di un documento obbligatorio previsto dal Codice Civile il cui mancato rispetto comporta il pagamento di sanzioni da 200 a 800 euro più una possibile denuncia alle Autorità locali in caso di gravi violazioni.
In un condominio non si possono sporcare le parti comuni, sbattere tappeti in determinati orari, svuotare le briciole sui balconi sottostanti, fare rumore negli orari del silenzio, prendere il sole nudi sul terrazzo, far gocciolare acqua dai vasi. Queste alcune delle indicazioni generali più note. Tra gli obblighi, invece, c’è quello di pagare la propria parte di spese condominiali puntualmente. Restando in tema “obblighi” vogliamo prendere in esame un caso del Tribunale di Roma sulla gestione e trasmissione dei documenti raccolti durante un’assemblea condominiale.
Nel caso in questione alcuni condomini si sono lamentati del fatto che l’amministratore di condominio non ha spedito copia di documenti utili agli stessi. L’amministratore dal canto suo si è difeso sottolineando come questa documentazione sia stata sempre a disposizione dei condomini sul sito condominiale. La questione, dunque, è se il portale online può essere considerato un mezzo di comunicazione idoneo per permettere ai proprietari degli immobili di consultare i documenti in qualsiasi momento.
La risposta si ritrova nell’articolo bis del Codice Civile. L’amministratore può usare il sito per condividere documentazione e consentirvi l’accesso ai condomini. Questi possono scaricare ciò che gli serve e stamparne una copia liberamente. Nulla da recriminare, dunque, all’amministratore che ha riportato le comunicazioni con tale modalità.
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