Trattamento di fine rapporto (TFR) spetta al coniuge anche in caso di decesso del lavoratore? Vediamo che cosa dice la norma.
I lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, hanno diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Questa rappresenta una parte della retribuzione accantonata dal datore di lavoro periodicamente e versata al lavoratore, con modalità e tempi diversi, in occasione della fine del rapporto contrattuale.
In altre parole è una somma che il dipendente riceverà alla fine della suo rapporto di lavoro allo scopo di affrontare nel migliore dei modi proprio la fine dell’attività. Non a caso al trattamento di fine rapporto viene riconosciuta una funzione assistenziale e previdenziale. Ma cosa succee nel caso di scomparsa prematura del lavoratore? I familiari e in particolare il coniuge hanno diritto alla somma accantonata?.
Questa non è certamente una domanda oziosa purtroppo circostanze di questo genere sono possibili e proprio per definire al meglio tali situazioni interviene la norma, in particolare il codice civile con una serie di articoli.
Per rispondere al meglio a questa domanda è necessario distinguere i casi. Bisogna cioè distinguere se il decesso è avvenuto durante il periodo di attività lavorativa o invece dopo la cessazione del contratto di subordinazione. Nel codice civile si fa riferimento all’indennità in caso di morte, ed è a questa norma che occorre guardare.
Se al momento della morte del lavoratore il coniuge o i figli vivevano a carico del defunto, l’indennità spetta loro. Secondo la giurisprudenza il coniuge superstite acquisisce questo diritto, non per le leggi che regolano la successione, ma ciò che la legge gli attribuisce. Questo significa che il diritto al TFR discende dalla qualità di coniuge, per così dire, non dalle norme sulla successione.
Le cose sono diverse se il decesso del lavoratore avviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In questa circostanza non si può far riferimento alle stesse norme previste in caso di morte del dipendente in attività lavorativa. Nel caso di morte di un lavoratore dopo la fine del rapporto di lavoro, il Trattamento di fine rapporto rientra nell’asse ereditario. Quindi la somma accantonata rientrata nella quota ereditaria del lavoratore deve essere suddivisa tra gli eredi senso la normativa vigente in materia di successione.
La distinzione tra i due casi è quindi molto importante e non deve essere dimenticata. La richiesta del TFR da parte del coniuge avente diritto deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al datore di lavoro, insieme alle coordinate bancarie e a una serie di documenti dal certificato di morte del dipendente allo stato di famiglia al momento del decesso del lavoratore, dalla copia del codice fiscale e della carte d’identità del coniuge all’atto notorio che attesta la convivenza.
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