I proprietari di immobili che soddisfano specifici requisiti possono ottenere lo sconto del 50% sull’importo IMU da versare annualmente.
L’Imposta Municipale Unica non deve essere sempre versata per intero. La Legge prevede casi di esenzione e riduzione dell’importo a condizione che il proprietario dell’immobile soddisfi precisi requisiti. Scopriamo quando è ammesso lo sconto del 50%.
L’IMU è una tassa che deve essere corrisposta dai cittadini che possiedono aree fabbricabili, terreni agricoli, abitazioni principali signorili e fabbricati diversi dall’abitazione principale. L’Imposta Municipale Unica ha un importo variabile che tiene conto della rendita catastale e dell’aliquota ordinaria applicata dai Comuni. La tassa si paga tramite modello F24 in due rate di pari importo oppure in un’unica rata. Scegliendo la prima opzione le scadenza da rispettare sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo.
Ci stiamo avvicinando, dunque, alla seconda scadenza annuale ma è bene sapere che non sempre l’IMU è dovuta e che in alcuni casi è possibile ridurre l’importo. Oltre alla nota esenzione per le prime case non di lusso, la normativa ha definito altri casi in cui non si paga la tassa. C’è, ad esempio, la doppia esenzione per le coppie coniugate o unite civilmente che risiedono e dimorano in due abitazioni principali diversi. L’IMU non si paga nemmeno per gli alloggi sociale e per le unità immobiliari di cooperative edilizie. Quando, invece, c’è una riduzione del 50%?
Riduzione IMU del 50%: i requisiti da soddisfare
La normativa IMU identifica vari casi in cui è possibile ottenere una riduzione dell’importo della tassa. Il 50%, ad esempio, è uno sconto applicabile sui fabbricati di interesse storico o artistico oppure sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, dunque, non utilizzati. Condizione necessaria è che l’inagibilità o inabitabilità sia stata accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
La riduzione del 50% è concessa anche per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli). Questi parenti, però, dovranno usare l’immobile come abitazione principale. Lo sconto non sarà applicato se la casa appartiene alle categorie catastali A/1, A8 e A/9 (immobili di lusso). Vediamo gli altri requisiti da rispettare per ottenere lo sconto IMU del 50%.
Il contratto di comodato dovrà essere registrato regolarmente entro 20 giorni se scritto o presentato all’Agenzia delle Entrate se verbale e il comodante dovrà possedere una sola abitazione in Italia. In più dovrà risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui c’è l’abitazione concessa in comodato. La normativa accorda il beneficio anche se il comodante oltre alla casa concessa in comodato possiede un altro immobile che usa come abitazione principale non di lusso.
Qualora il comodatario dovesse morire, lo sconto passerebbe al coniuge a condizione che ci siano figli minori. Infine, ricordiamo che l’articolo 3-Quater della Legge di conversione del Decreto Crescita ha cancellato l’obbligo di invio della Dichiarazione per la riduzione IMU su immobili concessi in comodato d’uso a parenti entro il primo grado essendo i requisiti soddisfatti già noti al Comune.