Pignoramento su conto cointestato, come comportarsi in un caso del genere? Vediamo quali sono i passaggi previsti dalla normativa.
Il conto corrente cointestato è regolato dal Codice civile che ne delinea le caratteristiche. La principale è la presenza di due o più persone all’accensione del conto con la banca. Basta pensare a marito e moglie che sottoscrivono un contratto per un conto comune.
Quindi tutte le volte che due o più persone sottoscrivono un contratto per un conto comune, questo si dice cointestato. Da ricordare che sul conto le persone cointestatarie possono agire separatamente l’una dall’altra, con firma disgiunta, o con le firma di ambedue per tutte le operazioni, firma congiunta. Ma cosa succede se uno dei due cointestatari subisce un pignoramento?
Diciamo immediatamente che secondo la legge anche un conto cointestato può essere pignorato. Questo perché i sottoscrittori sono considerati responsabili in solido e quindi è pignorabile la somma pari al saldo del conto divisa per il numero dei cointestatari.
Per esempio nel caso di un conto cointestato da marito e moglie, in caso di pignoramento subito dall’uomo la somma sottoposta a pignoramento è pari al 50 per cento del saldo. In altre parole per il creditore è possibile procedere al pignoramento di beni indivisi, anche quando non tutti i cointestatari sono obbligati verso il creditore stesso.
Le quote del bene da pignorare si presumono tutte uguali, anche nei confronti di una terza persona creditrice. Questa quindi si può pignorare solo la quota di spettanza del debitore. Ma bisogna tenere conto di un aspetto molto importante. In una situazione del genere, la banca dovrà vincolare l’intero saldo positivo del conto e non solo la quota del debitore.
L’istituto bancario quindi vincola tutta la somma depositata, senza considerare la presunzione di comproprietà dei cointestatari. La banca quindi non è tenuta a verificare la provenienza delle somme presenti nel conto, né a risolvere i problemi che derivano dai limiti di pignorabilità. Questi aspetti sono di competenza del Tribunale che esegue il pignoramento.
Come accennato per la legge le parti dei cointestatari sono considerate uguali e il giudice procede all’assegnazione della spettanza in favore del creditore dividendo per due la somma depositata (se i cointestatari sono due), per tre se i cointestatari sono tre e così via. È l’altro cointestatario non obbligato che deve dimostrare la titolarità di una quota superiore e chiedere quindi lo svincolo al Tribunale.
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